Il Biologo Nutrizionista è un professionista in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi che può svolgere la professione in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali.
Il biologo è l’unico professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e a prescrivere le conseguenti diete.
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 attribuisce ai biologi:
-“la determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche”
-“la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)”
-“la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, ecc”
Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: in funzione dei fabbisogni nutritivi e in funzione delle intolleranze alimentari, l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2. Concludendo poi che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).
Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci.